trasferimento di cubatura avviene col provvedimento concessorio


 

Cass. 22.02.1996 n. 1352

Notariato, 1996, pag. 417

Foro it., 1996, I, pag. 1698

Corriere giur., 1996, pag. 1284

 

Il c.d. trasferimento di cubatura presuppone il perfezionamento di un accordo, con il quale una delle parti cede parzialmente o per intero la facoltà di edificare dal proprio terreno a quello, appartenente all'altra parte, compreso nella stessa zona urbanistica, per consentirle di chiedere ed ottenere una concessione per la costruzione di un immobile di volume maggiore di quello cui avrebbe avuto altrimenti diritto.

 

Tale accordo, però, ha una efficacia soltanto obbligatoria tra i suoi sottoscrittori, giacchè sul piano pubblicistico a rilevare è la rinuncia, all'utilizzazione della volumetria, che il cedente, aderente al progetto edilizio presentato dal cessionario, abbia manifestato al Comune.

 

Infatti, a determinare il trasferimento di cubatura tra le parti e nei confronti dei terzi, è esclusivamente il provvedimento concessorio, discrezionale e non vincolato, che, a seguito della rinuncia, può essere emanato dall'ente pubblico a favore del cessionario.